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ANIMALI IN CONDOMINIO
Nel nostro Codice
Civile lanimale domestico è considerato una cosa mobile;
quindi, un cane in appartamento è uguale, per la legge, ad un pianoforte o ad un orologio
a pendolo: nessuno può impedire ad unaltra persona di possedere un pianoforte, ma
il suo uso può essere fatto oggetto di disciplina da parte del giudice.
Altro concetto da chiarire è che ogni volta che acquistiamo un appartamento, dobbiamo prendere atto che di solito la vita del condominio è soggetta di regolamento condominiale e può prevedere che nel proprio appartamento non si possa introdurre neanche un uccellino: ma è inconsueto, per non dire impossibile, che il padrone di un cane firmi un simile patto.
Ha stabilito il Tribunale di Messina con scadenza n. 843 dell8 Aprile 1981, che la delibera assembleare di approvazione del regolamento presa a maggioranza non è valida, perché limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi, e non può lassemblea, con voto di maggioranza, imporre ad un condomino il divieto di tenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia posto nel regolamento condominiale; abbiamo visto, però, che il regolamento condominiale va approvato allunanimità.
Tornando allesempio del pianoforte, però, come non è possibile suonare alle due di notte, alla stessa maniera non è possibile che il proprio cane abbai ogni volta che qualcuno entra nel portone o sporchi nella parte comune del condominio.
Per inciso, i motivi più frequenti che inducono al contenzioso in uno stabile sono: sporcare le aree condominiali, abbaiare e ululare nelle ore inopportune, comportamento pericoloso di alcuni cani che aggrediscono persone o altri animali, come cani o gatti sempre nellambito del condominio. Inoltre i cani costituiscono un pericolo per se e per gli altri quando sono portati liberi e quando vengono mandati fuori da soli e senza museruola; e questo è ancora più importante quando si sa di avere un cane aggressivo.
Un altro motivo di controversia è rappresentato da persone che non amano gli animali. A volte capita anche di trovarsi in situazioni spiacevoli come lessere additati ingiustamente da un coinquilino che avversa gli animali e chiede lallontanamento del cane dello stesso stabile, senza un reale motivo. Attenzione! Il semplice possesso di un cane non è sufficiente a far incorrere il condominio in un divieto, poiché occorre che chi agisce in giudizio dimostri che il cane turba la quiete o compromette ligiene della collettività.
In casi come questo è importante saper far valere i propri diritti senza lasciarsi intimorire. Infatti tale richiesta, oltre a dover essere documentata da validi motivi, deve anche essere supportata da una raccolta di firme di più inquilini, altrimenti non può essere presa in considerazione dalle autorità preposte.
Ancora, sia il disturbo (labbaiare, il rumore delle unghie sul pavimento)che le immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici) devono ritenersi illecite solo quando per la loro intensità e la loro frequenza siano tali da cagionare linsofferenza o provocare disturbi alla quiete o malessere anche alle persone di normale sopportazione e, come tali, devono essere eliminate, come il fumo di una pizzeria o il rumore di una segheria.
Il Giudice, in tal caso potrà, con un provvedimento di urgenza ex articolo 700 del Codice di Procedura Civile, disporre lallontanamento dellanimale, affidandone la custodia ad enti specializzati, con divieto assoluto di ritorno nelledificio condominiale: così ha deciso il tribunale di Napoli con la sentenza dell8 marzo 1994.
I doveri del proprietario di un cane vanno oltre: qualora lanimale cagioni un danno(faccia ad esempio cadere allindietro un bambino o un anziano) il Codice Civile prevede una presunzione di responsabilità a carico del padrone dellanimale, il quale, salvo che provi il caso fortuito o la forza maggiore (praticamente impossibile per un cane che vive in appartamento) deve risarcire ed è giusto che sia così il danno cagionato ( Corte di Cassazione sentenza n. 1400 emessa in data 23 febbraio 1983).
a cura di Lucia Poli dell'Anna